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Decreto Dipartimentale MIUR 08.01.2019, n. 2021

Selezione del personale docente ed ata da destinare all'estero. (G.U. 08.01.2019, n. 2)

Art. 9 - Graduatorie

1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il colloquio di cui all'art. 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.

La pubblicazione sul sito internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

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