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Decreto MIUR 13.02.2019, n. 101

Autorizzazione piano antincendio.

Art. 3 - Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata a saldo a seguito dell'avvenuto certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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