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Legge 20.12.2019, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (G.U. 28.12.2019, n. 303)

Allegato A - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria»;

al comma 5, lettera a), le parole: «2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020»;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articol

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