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Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Art. 40 ter - Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022 28 29 , secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

28

Comma così modificato dall'art. 11, comma 5 octies, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.

29

Comma così modificato dall'art. 12, comma 9 ter, D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.

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