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Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Art. 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;

b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e

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