IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Art. 21 bis - Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 10.000.000 di euro annui 18 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

18

Comma così modificato dall'art. 1, comma 355, L. 30.12.2020, n. 178.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.