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Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

Art. 17 bis - Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

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