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Decreto legge 30.12.2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (G.U. 31.12.2019, n. 305)

Capo I - Proroghe

Art. 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziame

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