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Decreto dipartimentale MIUR 06.12.2019, n. 2200

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Art. 8 - Graduatorie di merito

1. All'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.

2. Il Direttore generale o il dirigente di livello non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.

3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'USR competente si riserva di scorrere la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 2, del presente bando.

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