Decreto MIUR 06.12.2019, n. 1124
Formula iniziale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge
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