Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12.12.2019
Formula iniziale
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
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