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Circolare INPS 12.12.2019, n. 148

Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative.

Sommario: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l'evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell'articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Indice

Premessa

1. Fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato

1.1 Documentazione sanitaria

1.2 Parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell'inizio dell'ottavo mese di gestazione (c.d. parto "fortemente" prematuro)

1.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità

1.4 Flessibilità

1.5 Interdizione anticipata e prorogata

1.6 Prolungamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità

1.7 Malattia

1.8 Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto

1.9 Lavoro a tempo parziale (part-time)

1.10 Paternità

2. Fruizione dell'astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata

3. Presentazione della domanda

Premessa

L'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha aggiunto il comma 1.1 all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico

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