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Ordinanza MIUR 09.04.2019, n. 330

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno. (G.U. 07.05.2019, n. 105)

Art. 4 - Costituzione delle commissioni

1. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.

2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:

a) al Cun, relativamente ai professori universitari:

b) alla competente direzione generale, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.

3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene prioritariamente conto, per i docenti componenti, di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, nonché dei criteri di precedenza di cui al comma 4, del decreto. Si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della vicinanza della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.

4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR, competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente preposto all'USR.

5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la com

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