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D.P.C.M. 04.04.2019, n. 48

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 08.06.2019, n. 133)

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 9 - Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovanta unità. Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di otto incarichi di livello dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro può individuare altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

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