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D.P.C.M. 04.04.2019, n. 48

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 08.06.2019, n. 133)

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 3 - Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

3. Il Capo di Gabinetto può nominare fino a tre vice Capo di Gabinetto. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3.

4. L'ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

5. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari app

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