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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo IV - Ulteriori misure per la crescita

Art. 41 - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

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