IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati

Art. 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart and Start e Digital Transformation

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;

d) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente: «Art. 4-ter. - (Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferime

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.