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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati

Art. 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non conco

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