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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati

Art. 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.

2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore al 6,5 per cento 48 per cento dell'importo garantito.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

48

Comma così modificato dall'art. 1, comma 233, L. 27.12.2019, n. 160.

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