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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo I - Misure fiscali per la crescita economica

Art. 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;

b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;

c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;

d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;

e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;

f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;

g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;

h) se le dispo

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