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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo I - Misure fiscali per la crescita economica

Art. 7 bis - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

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