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Decreto legge 30.04.2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (G.U. 30.04.2019, n. 100)

Capo I - Misure fiscali per la crescita economica

Art. 16 bis - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1°

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