Decreto MIUR 30.04.2019, n. 395
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le Università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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