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Decreto MIUR 24.04.2019, n. 379

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese funzionanti presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II'' di Roma, il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino e il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato.

Art. 3 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.

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