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Decreto MIUR 09.04.2019, n. 329

Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (G.U. 07.05.2019, n. 105)

Art. 6 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni del concorso:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni del concorso, inoltre:

a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;

c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon an

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