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Decreto legge 18.04.2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. 18.04.2019, n. 92)

Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea

Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo c

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