D.P.R. 07.08.2019, n. 143
1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;
b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.
4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stip
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