Decreto legislativo 07.08.2019, n. 96
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;
3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola «autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gl
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