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Circolare INPS 09.08.2019, n. 117

"Pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa.

Sommario: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all'estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.

Indice

Premessa

1. Incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro

1.1 Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale

1.2 Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale

1.3 Redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione

1.4 Sospensione del pagamento della pensione

1.5 Dichiarazione del lavoratore

2. Valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della "pensione quota 100"

3. Decorrenza "pensione quota 100"

4. Riesame dei provvedimenti

Premessa

L' articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita "pensione quota 100", al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il comma 2 del citato articolo 14 riconosce, al verificarsi di determinate condizioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi p

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