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Nota MIUR 21.09.2018, prot. n. 41693

Percorso annuale FIT di cui all'art. 17 comma 5 del Dlgs. 59/2017.

Premessa

Come è noto, il Dlgs. n. 59/2017 all'art. 17 comma 2 lettera b) ha previsto, un concorso, in ciascuna regione, secondo le modalità di cui all'art. 17 commi 3, 4 e 5 del medesimo Decreto legislativo. In particolare, la procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli posseduti e un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica, di tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione, utile alla definizione di una graduatoria di merito regionale. Sulla base della graduatoria di merito regionale e nel limite dei posti di cui al comma 2 dell'art. 17 del Dlgs. n. 59/2017, i docenti, ivi compresi gli insegnanti già di ruolo anche per la medesima classe di concorso, sono ammessi ad un percorso annuale di formazione FIT per l'anno scolastico 2018/19. Il percorso annuale di formazione FIT è disciplinato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 e ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs. n. 59/2017, assolve agli obblighi del periodo di prova di cui all'articolo n. 438 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al fine di garantire una uniforme applicazione di quanto previsto dalle norme sopra citate su tutto il territorio nazionale, si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT.

1. La struttura del percorso annuale FIT

Come stabilito dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984, il percorso annuale FIT assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta nelle classi e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche org

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