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Decreto Legislativo 12.09.2018, n. 116

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 09.10.2018, n. 235)

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessità e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, può autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La predetta richiesta è inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalità di cui all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilità speciale e versamento delle disponibilità eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato.

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