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Decreto legge 23.10.2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (G.U. 23.10.2018, n. 247)

Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria

Art. 25 septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole: «per le medesime regioni» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,»;

b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 84-bis è abrogato».

3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comm

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