Decreto legge 23.10.2018, n. 119
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «un'effettiva concorrenza» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato,» e dopo le parole: «di determinati prodotti di accesso,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,»;
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prospettive di concorrenza» è inserita la seguente: «sostenibile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato»;
3) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione»;
4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui a
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