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Decreto MIUR 17.10.2018

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (G.U. 26.10.2018, n. 250)

Art. 10 - Graduatorie di merito straordinarie regionali

1. La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.

2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all'art. 8.

3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.

4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater lettera b) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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