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Legge 16.11.2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (G.U. 19.11.2018, n. 269 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario"»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di» sono sostituite dalla seguente: «a»;

al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che resta a carico della medesima»;

i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento

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