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Messaggio INPS 02.11.2018, n. 4074

Esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all'articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001. Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018 ed allegata al presente messaggio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

Si segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l'assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.

Si rammenta inoltre che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all'articolo 1, comma 20, prevede che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tr

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