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Nota MIUR 13.03.2018, prot. n. 13708

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2018/2019: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva dell'Accordo Ponte in data 7 marzo 2018 certificato in data 28.2.2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica contenente la proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre tempestivamente i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

- Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A.;

- Ordinanza ministeriale relativa agli Insegnanti di Religione Cattolica in corso di registrazione, concernente le norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione delle due Ordinanze Ministeriali da parte degli organi di controllo. Si segnala all'attenzione degli uffici in indirizzo che da ora in avanti tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la documentazione relativa verranno inserite nella sezione Mobilità scuola del sito del Miur.

In merito al testo del CCNI, con richiamo alla precedente nota 16128 del 12.04.2017, si sottolinea inoltre quanto segue:

1) All'art. 13 comma 2 lettera b) per mero errore materiale è riportata menzione del 'distretto sub comunale' non più esprimibile, pertanto la parola distretto è da ritenersi sostituita dalla parola ambito.

2) Nel medesimo articolo e comma, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).

3) All'art. 40 comma 2 lett. a) prima alinea (esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al pu

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