IperTesto Unico IperTesto Unico

Messaggio INPS 16.03.2018, n. 1162

Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD in agricoltura. Chiarimenti sull'applicazione dell'istituto della sospensione della prestazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.

Si ricorda, preliminarmente, che la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato è disciplinata dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, così come illustrato nella circolare n. 94/2015, nell'ambito della quale, sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, sono stati declinati gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.

Ciò premesso, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti indicazioni.

1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti due forme:

- con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;

- senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 81 del 2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

L'istituto, con circolare n. 142/2015, ha disci

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.