Decreto MiBACT 23.03.2018
1. Le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 1 del presente decreto, con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. I potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali.
3. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il direttore generale biblioteche e istituti culturali ripartisce le risorse proporzionalmente alle istanze ricevute, fermo rimanendo che ciascun sistema bibliotecario non potrà ricevere più del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalità.
4. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'istanza è accompagnata da un progetto dettagliato degli interventi da realizzare, che comprendono azioni mirate di promozione del libro e della lettura e di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, con indicazione puntuale dei tempi e dei costi previsti. Il direttore generale biblioteche e istituti culturali valuta i progetti e ripartisce le risorse, sentito il competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo rimanendo che ciascun beneficiario non potrà ricevere più del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalità.
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