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Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 27.07.2018, n. 173 - S.O.)

Art. 5 - Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalità indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.

2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare:

a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015;

b) gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), f

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