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Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 27.07.2018, n. 173 - S.O.)

Art. 3 - Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento

1. I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un'articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, i profili di uscita dei percorsi di cui al comma 1 riguardano i seguenti indirizzi:

a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

b) pesca commerciale e produzioni ittiche;

c) industria e artigianato per il Made in Italy;

d) manutenzione e assistenza tecnica;

e) gestione delle acque e risanamento ambientale;

f) servizi commerciali;

g) enogastronomia e ospitalità alberghiera;

h) servizi culturali e dello spettacolo;

i) servizi per la sanità e l'assistenza sociale;

l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conos

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