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Decreto MIUR 17.05.2018

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. (G.U. 17.09.2018, n. 216)

Art. 9 - Indicazioni sulle misure regionali di accompagnamento

1. Il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art. 4, comma 4 del «decreto legislativo» è accompagnato da misure nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all'art. 5 e all'art. 3, comma 2.

2. Le misure di cui al comma 1 definite nell'ambito degli accordi regionali concorrono ad assicurare anche la qualificazione del sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a:

- azioni di contrasto alla dispersione;

- iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro;

- sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del sistema di IeFP;

- azioni volte all'utilizzo di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;

- iniziative volte all'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o imprese;

- azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo;

- interventi formativi congiunti rivolti al personale delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP accreditate.

3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili a legislazione vigente, cui possono concorrere quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni nonché ulteriori risorse regionali senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico d

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