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Decreto MIUR 17.05.2018

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. (G.U. 17.09.2018, n. 216)

Art. 6 - Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di I.P.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento delle istituzioni formative per l'erogazione dei percorsi di IeFP, prevedono le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche per l'erogazione di percorsi di IeFP in via sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. I livelli minimi previsti dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, che tenga conto della specificità delle istituzioni scolastiche di I.P. In particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione».

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