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Decreto MIUR 11.05.2018

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. (G.U. 03.11.2018, n. 256)

Art. 8 - Ammissione ai licei musicali

1. All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.

2. Ogni liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione - Primo strumento», in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.

3. Ogni liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina «Esecuzione e interpretazione - Primo strumento», tengono anche conto delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei conservatori stabiliti all'art. 4.

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