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Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 1 - Educatore dei servizi educativi per l'infanzia

1. L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, in una prospettiva di lavoro collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. A tal fine l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia deve possedere:

a) conoscenze teoriche relative allo sviluppo infantile da zero a tre anni di età, nelle sue diverse dimensioni fisico, psico-motorio, emotivo, relazionale, sociale, identitario, cognitivo e comunicativo;

b) capacità di riconoscere e promuovere competenze emotive, cognitive, senso-motorie, relazionali, simboliche, comunicative delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;

c) conoscenze teoriche e pratiche relative a cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;

d) conoscenze dei diversi contesti di vita, culture, pratiche e scelte di cura e di educazione delle famiglie;

e) competenze relazionali e comunicative;

f) conoscenze e competenze relative al sostegno alla genitorialità e alla promozione delle relazioni con le famiglie;

g) conoscenze e competenze relative alla promozione del benessere psico-fisico e all'identificazione di condizioni di rischio, ritardo, disagio e disturbo nello sviluppo delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;

h) conoscenze relative a pensiero, storia, normativa, organizzazione e funzionamento delle istituzioni educa

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