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Decreto MIUR 09.05.2018, prot. n. 378

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Allegato B -

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, è riconosciuta, ai fini dell'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare:

- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 10 CFU nei SSD PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED 42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

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