Decreto MIUR 03.05.2018, n. 59
1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 abilita le scuole superiori per mediatori linguistici ad istituire e ad attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 4, il Ministero può disporre in qualsiasi momento, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole superiori per mediatori linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.
3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneità di cui all'articolo 4, può essere adottato, su conforme parere della Commissione, previo contraddittorio con i soggetti interessati, il decreto di revoca dell'accreditamento, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed è preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo.
4. Con provvedimento del Direttore generale, su istanza delle scuole superiori per mediatori linguistici interessate e previo parere favorevole della Commissione, è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.
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