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Decreto MIUR 03.05.2018, n. 59

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 04.06.2018, n. 127)

Art. 12 - Criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo ed obiettivi formativi

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati nelle scuole superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti una elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita conoscenza delle particolarità dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, una elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e capacità di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacità di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

2. Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale di cui all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione le scuole superiori per mediatori linguistici, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresì, le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.

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