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Decreto MIUR 02.05.2018, n. 345

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2017/2018 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo II - Modalità operative

Art. 8 - Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, alfine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (art. 4, comma 1, del D.M. n. 95/2013).

3. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 6 maggio 2016, il Diploma di Baccalauréat TECHNO sono previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC TECHNO (rilascio del doppio diploma italiano di Istituto Tecnico e francese Baccalauréat TECHNO).

4. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC TECNO, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (art. 3, comma 5, del D.M. n. 614/2016).

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