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Decreto legge 25.07.2018, n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 25.07.2018, n. 171)

Art. 9 - Proroga di termini in materia di eventi sismici

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018

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